Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)
Riferimenti normativi
Piano Nazionale Anticorruzione
Contenuto dell'obbligo
Regolamento
Casella per il segnalante
Informiamo che la procedura in materia di whistleblowing è stata aggiornata nel 2025.
L’istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità di segnalare violazioni e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell’integrità dell’organizzazione. È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell’etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall’art. 97 della Costituzione.
Con il termine whistleblower si intende il soggetto (pubblico o privato) che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto giuridico, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di segnalazioni di illeciti (da ultimo D.Lgs. n. 24/2023).
Le segnalazioni possono pervenire attraverso i seguenti canali appositamente predisposti e definiti dal protocollo:
• Canale interno (prioritario);
• Canale esterno (gestito da A.N.AC);
• Divulgazione pubblica.
CANALE INTERNO:
Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso ai canali interni all’ente, in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto delle segnalazioni. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale:
1) Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta: l'Ente mette a disposizione una un’apposita piattaforma informatica, raggiungibile al link https://apspcivicaditrento.whistleblowing.it La piattaforma, appositamente realizzata per le pubbliche amministrazioni, garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2) In alternativa, le segnalazioni potranno essere presentate in forma orale attraverso un colloquio personale concesso entro un termine ragionevole dal RPCT/Direttore, il quale, su esplicita richiesta del denunciante, assicurerà un colloquio in assenza di persone terze e farà comunque in modo che il colloquio non possa essere interpretato da terzi come un incontro di segnalazione. In particolare, sarà cura del RPCT in sede di colloquio, assistere il soggetto segnalante nell’inserimento della segnalazione nella Piattaforma dedicata, quale forma di verbalizzazione protetta dei contenuti della segnalazione, associando alla segnalazione orale le stesse garanzie della segnalazione informatica.
Qualora le segnalazioni venissero trasmesse mediante altre modalità il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a formalizzare la segnalazione tramite le predette modalità.
CANALE ESTERNO (gestito da A.N.A.C.)
Fermo restando che il D.lgs. n. 24/2023 sancisce la preferenza per il canale interno, è prevista altresì la possibilità per il segnalante di ricorrere all’uso di un canale esterno gestito da ANAC qualora sussistano le seguenti condizioni che sono da ritenersi tassative:
1) Se il canale interno obbligatorio disciplinato con le presenti Linee guida risultasse non attivo o se, pur essendo attivo, dovesse risultare non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti coinvolti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
2) Se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3) Se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4) Se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
5) Infine, nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.
L’indirizzo al quale accedere alla piattaforma di segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 di ANAC è il seguente: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.
DIVULGAZIONE PUBBLICA
La segnalazione di una violazione attraverso la divulgazione pubblica consente di beneficiare delle tutele previste contro le ritorsioni solo sul presupposto che, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti e tassative condizioni:
- sia stata effettuata una segnalazione interna e/o esterna a cui non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il segnalante.
Ultima modifica: Mercoledì, 04 Giugno 2025